lunedì, 7 Ottobre 2024

Consegnare copia del documento di riconoscimento? Anche no!

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Ci capita sempre più spesso di dover consegnare la fotocopia del nostro documento di identità : ora anche per accedere come spettatore a competizioni sportive al chiuso.
In diversi avete scritto e manifestato perplessità che a seguito di un approfondimento si sono dimostrate fondate.

Le Linee Guida per l’organizzazione di Eventi e Competizioni sportive prevedono al punto 5 , tra le altre, che sia effettuato il tracciamento degli spettatori nel caso in cui vengano riscontrate positività e che l’accesso è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 .

In aggiunta le FAQ del Dipartimento dello Sport al punto 15 affermano che:
 È consentita la presenza di pubblico ad eventi e competizioni sportive?
La vigente normativa consente di organizzare in zona bianca e gialla eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021.
La normativa prevede che l’acceso sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19 di cui all’art. 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

A coloro che possiedono il Green Pass l’accesso è quindi consentito.

Tuttavia per accedere come spettatore all’impianto sede di gara viene richiesto anche “copia di un documento di riconoscimento da consegnare agli addetti al controllo”

Cerchiamo di capire chi e in quali casi può richiedere la fotocopia di questo documento.

A prevedere una delle ipotesi in cui è possibile chiedere e acquisire la fotocopia della carta d’identità è il DPR 445/2000. L’art. 45 comma 2 dispone infatti che quando l’amministrazione procedente “acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l’esibizione da parte dell’interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l’acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.
La pubblica amministrazione pertanto è il primo soggetto che può acquisire la fotocopia della carta d’identità quando deve procedere alla registrazione dei dati contenuti nel documento originale nel momento in cui il cittadino si rivolge alla stessa per presentare un’istanza.
Gli altri soggetti che, come le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art 45 del DPR 445/2000 possono richiedere la copia fotostatica della carta d’identità sono i gestori dei servizi di fornitura delle utenze pubbliche, come luce, gas, acqua, ecc… quando si stipula il contratto .

L’altro caso in cui la richiesta della fotocopia della carta d’identità è lecita è quello previsto dall’art. 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155 (acquisto sim telefonica)
Ogni impresa é tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell’attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l’acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall’acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti“.

Un altro caso in cui la richiesta della fotocopia della carta d’identità è legittima riguarda i casi in cui i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio devono procedere all’adeguata verifica della clientela.
Il comma 1 dell’art. 19 del Dlgs. n. 231/2007 ” Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” dispone che: I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata
verifica della clientela secondo le seguenti modalita’:
a) l’identificazione del cliente e del titolare effettivo e’ volta in presenza del medesimo cliente ovvero dell’esecutore, anche
attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell’acquisizione dei dati identificativi forniti dal
cliente, previa esibizione di un documento d’identita’ in corso di validita’ o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi
della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.
..(omissis)

Il tema delle copie dei documenti d’identità pone anche tutta una serie di problematiche che riguardano il rispetto della normativa che tutela la privacy dei soggetti.
Per questo nel 2005 il Garante della Privacy è intervenuto in materia stabilendo che solo in due casi, che coincidono poi con quelli analizzati, si può chiedere la fotocopia della carta d’identità:
– quando si deve acquistare una scheda per il telefonino, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della Legge 31 luglio 2005, n.155;
– quando la richiesta proviene da una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.

Tutti gli altri casi di richiesta di copia del documento di riconoscimento non sono legittimati dalla norma.

Tornando nel merito dell’accesso agli impianti di gara da parte del pubblico se è necessario per il tracciamento e la verifica della titolarita del Green Pass segnati pure i miei dati e verificane l’esattezza visionando la mia carta d’identità ma poi, cortesemente, restituiscimela e non trattenerne copia!

Anche la richiesta autocertificazione per tracciare gli spostamenti  negli ultimi 14 giorni pare necessaria solo per i partecipanti così definiti nelle Linee Guida punto 8:

partecipante: si intende la persona che prende parte alla competizione, ovvero: team (atleti,allenatori, medici delle squadre, fisioterapisti, accompagnatori), personale della Federazione/DSA/EPS, della giuria, del personale addetto al cronometraggio, personale addetto all’antidoping, personale medico e sanitario del soccorso.
Lo spettatore sempre all’interno delle definizioni delle Linee Guida è definito come persona esterna all’organizzazione e non partecipante alla competizione,ovvero: pubblico.

Il Green Pass pare quindi  condizione necessaria e sufficiente per accedere all’impianto come spettatore nei limiti della capienza e dei previsti protocolli anti Covid-19

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